Legge 231

La responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applica a:

Esclusioni:

Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

Esclusioni:

L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Se il reato è stato commesso dai soggetti apicali (a), l’ente non risponde se prova che:

Se il reato è stato commesso dai soggetti non apicali (b), l’ente non risponde se:

Di seguito, una SINTESI DELLE ALTRE DISPOSIZIONI in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il provvedimento disciplina in dettaglio una molteplicità di altri aspetti: vicende modificative dell’ente, procedura in materia di accertamento e applicazione delle sanzioni, prove, misure cautelari, indagini preliminari, procedimenti speciali (giudizio abbreviato, applicazione della sanzione su richiesta, procedimento per decreto), giudizio, impugnazioni, esecuzione, ecc.

Nell’intento di fornire un quadro di insieme, di seguito riportiamo gli aspetti ritenuti di maggiore interesse, escludendo la parte procedurale.

ATTENZIONE: la responsabilità per quote (231), benché di natura societaria, può generare gravissimi danni a carico degli amministratori che potrebbero trovarsi investiti dalle azioni di responsabilità in sede civile da parte dei soci.

Responsabilità pratimoniale dell'ente:

Responsabile dell’obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria è l’ente con il suo patrimonio o fondo comune.
Nel caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente.
Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, l’ente scisso resta responsabile per i reati commessi anteriormente. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati per i reati commessi anteriormente (nei limiti del patrimonio netto effettivo trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività interessato dalla commissione del reato). Le sanzioni interdittive si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività interessato dal reato.

Nel caso di cessione (o conferimento) dell’azienda interessata dal reato, il cessionario è solidalmente obbligato (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell’azienda). L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui era a conoscenza.

Determinazione delle sanzioni in caso di FUSIONE e SCISSIONE:

Se la fusione/scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice (nella commisurazione della sanzione) tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile.

L’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva, possono chiedere al giudice la sostituzione della stessa con la sanzione pecuniaria (da una a due volte la sanzione pecuniaria già inflitta), qualora, a seguito della fusione/scissione, si sia realizzata la condizione dell’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie (occorrono anche: l’integrale risarcimento; l’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose – o l’essersi efficacemente adoperati in tal senso; l’aver messo a disposizione il profitto ai fini della confisca)*.

Resta salva la facoltà dell’ente, anche nei casi di fusione/scissione successiva alla conclusione del giudizio,  di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Specifiche disposizioni regolano la sussistenza o meno della reiterazione (con le conseguenze che ne derivano) nei casi di fusione e scissione.

* l’istituto della conversione della sanzione interdittiva è previsto anche al di fuori di fusioni/scissioni  (secondo proprie regole e tempistiche).

MISURE CAUTELARI

Le interdizioni:

In presenza di gravi indizi, e del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, il pubblico ministero può richiedere una delle seguenti misure cautelari:

interdizione dall’esercizio dell’attività (solo quando ogni altra misura risulti inadeguata);

sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (con l’eventuale revoca di quelli già concessi);

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata massima delle misure cautelari è pari ad un anno (ma dopo l’eventuale sentenza di condanna di primo grado la durata è parificata a quella della sanzione decisa in sentenza, con il limite massimo di 16 mesi). La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

In alternativa, il giudice può nominare un commissario giudiziale.
Specifiche disposizioni regolano l’eventuale sospensione, revoca e sostituzione delle misure cautelari.

Sequestro:

SEQUESTRO PREVENTIVO: può riguardare il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato, nonché i diritti acquisiti dai terzi in buona fede), anche per equivalente (somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).

SEQUESTRO CONSERVATIVO: se vi è fondata ragione per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese per il procedimento (e di ogni altra somma dovuta allo Stato), il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni (compresi i titoli), quote azionarie o liquidità, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari al solo fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali (con poteri di vigilanza e riferendo all’autorità giudiziaria),

«Responsabilità 231» anche per i reati tributari, per effetto del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n.157/2019, in vigore dal 24 dicembre 2019

Dopo l’avvio lento e disomogeneo, la normativa troverà senz’altro maggiore applicazione per effetto del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (estensione ai reati tributari).

Talvolta la presenza di modelli organizzativi viene espressamente richiesta da potenziali committenti per valutare l’affidabilità dell’azienda (o perché gli stessi modelli organizzativi del richiedente lo prevedono).

Oltre a quelle già vigenti, sono allo studio misure volte a subordinare la concessione di benefici (di varia natura) alla sussistenza di adeguati modelli organizzativi.

Né vanno trascurate le ormai conclamate esigenze di gettito, che presumibilmente porteranno la pubblica amministrazione ad applicare sempre più spesso lo strumento della sanzione «per quote».
In questo quadro si innesta prepotentemente la forte espansione dell’area penale per i reati tributari, di riciclaggio, autoriciclaggio, falso in bilancio.