Sistema Sanzionatorio Legge 231

La responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applica a:

Prescrizione:

Le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni dalla data di consumazione del reato.

La prescrizione è interrotta (iniziando così un nuovo periodo di prescrizione) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell’illecito amministrativo da parte del pubblico ministero (in tale ultimo caso la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio).

Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica SEMPRE la SANZIONE PECUNIARIA:

Pagamento in forma ridotta:

Non è ammesso, ma in determinate circostanze è prevista una riduzione.

Criteri di determinazione della sanzione pecuniaria:

Casi di RIDUZIONE della sanzione pecuniaria (I):

Calcolo della riduzione:

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà, e non può comunque essere superiore ad € 103.291 (né inferiore ad € 10.329).

Casi di RIDUZIONE della sanzione pecuniaria (II):

PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO:

Calcolo della riduzione:

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà (dalla metà a due terzi se si verificano entrambe le condizioni), e non può comunque essere inferiore ad € 10.329.

Pluralità di illeciti:

si verifica quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Calcolo della sanzione:

Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo.

Per effetto di tale aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque superare la somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Le SANZIONI INTERDITTIVE (applicabili anche congiuntamente) sono:

Le SANZIONI INTERDITTIVE si applicano in relazione ai reati per i quali la legge le prescrive espressamente:

DEVE RICORRERE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

Durata:

  • Le sanzioni interdittive hanno durata compresa fra 3 mesi e 2 anni (con eccezioni)
  • Nei casi più gravi (cfr. paragrafo successivo) hanno durata illimitata

Nei casi più gravi le SANZIONI INTERDITTIVE sono definitive e irrevocabili:

Il caso più grave:

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, e non si applicano le esimenti connesse alla riparazione delle conseguenze del reato.

Criteri di determinazione delle sanzioni interdittive:

HANNO AD OGGETTO LA SPECIFICA ATTIVITÀ ALLA QUALE SI RIFERISCE L’ILLECITO. IL GIUDICE NE DETERMINA TIPO E DURATA SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI (TENENDO CONTO DELL’IDONEITÀ DELLE SINGOLE SANZIONI A PREVENIRE ILLECITI DEL TIPO DI QUELLO COMMESSO):

Casi di NON APPLICAZIONE delle sanzioni interdittive (ferma restando l’applicazione di sanzioni pecuniarie):

PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Altro caso di inapplicabilità:

a) l’autore ha commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio (o ne ha tratto vantaggio minimo);

b) il danno patrimoniale è di particolare tenuità

Pluralità di illeciti:

si verifica quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Calcolo della sanzione:

Se, in relazione ad uno o più degli illeciti, ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave.

In luogo dell’interruzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un COMMISSARIO, per un periodo di pari durata:

Quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (e sempre che non si tratti di sanzione definitiva):

  • l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
  • l’interruzione dell’attività può provocare (tenuto conto delle dimensioni dell’ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato) rilevanti ripercussioni sull’occupazione

Modalità operative:

  • Il giudice indica compiti e poteri del commissario (compenso e spese sono a carico dell’ente), tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito
  • Nell’ambito di tali compiti e poteri, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei MODELLI di organizzazione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
  • Il commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice
  • Il profitto derivante dalla continuazione dell’attività viene confiscato

Inosservanza delle sanzioni interdittive - conseguenze:

Aggravante:

Se dal reato di inosservanza delle sanzioni interdittive l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

La PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA:

La CONFISCA del prezzo o del profitto del reato:

DELITTI TENTATI:

I REATI SOCIETARI la cui commissione genera (oltre alle note conseguenze penali ed eventualmente civili) la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n.231/2001.
*Abrogati
Reato: Sanzione in quote: Cod. civ.:
False comunicazioni sociali Se di lieve entità Da 200 a 400 Da 100 a 200 Art.2621 Art.2621 bis
False comunicazioni sociali delle società quotate Da 400 a 600 Art.2622
Contravvenzione falso in prospetto Da 200 a 260 Art.2623, 1° comma (*)
Falso in prospetto Da 400 a 660 Art.2623, 2° comma (*)
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Da 200 a 260 Art.2624, 1° comma (*)
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Da 400 a 800 Art.2624, 2° comma (*)
Impedito controllo Da 200 a 360 Art..2625, 2° comma
Formazione fittizia del capitale Da 200 a 360 Art.2632
Indebita restituzione dei conferimenti Da 200 a 360 Art.2626
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Da 200 a 260 Art.2627
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociale o della società controllante Da 200 a 360 Art.2628
Operazioni in pregiudizio dei creatori Da 300 a 660 Art.2629
Indebita ripartizione dei beni sociale da parte dei liquidatori Da 300 a 660 Art.2633
Illecita influenza sull'assemblea Da 300 a 660 Art.2636
Aggiotaggio Da 400 a 1.000 Art.2637
Omessa comunicazione del conflitto di interessi Da 400 a 1.000 Art.2629 bis
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Da 400 a 800 Art.2638, 1° e 2° comma
Corruzione tra privati Da 400 a 600 + sanzioni interdittive Art.2635, 2° comma
Nei casi di istigazione Da 200 a 400 + sanzioni interdittive Art.2635. bis, 1° comma

AUMENTO DI UN TERZO se l’ente consegue, a seguito della commissione dei reati societari, un profitto di rilevante entità.

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO ILLECITO, AUTORICICLAGGIO, la cui commissione genera (oltre alle note conseguenze penali ed eventualmente civili) la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n.231/2001

L’esame di tali reati assume importanza nel comparto fiscale, ove si consideri che la commissione di un reato fiscale può rappresentare il presupposto di un reato di riciclaggio, autoriciclaggio o illecito impiego.

Reato: Sanzione in quote: Cod. pen.:
Ricettazione Da 200 a 800 Art.648
Riciclaggio Da 200 a 800 Art.648 bis
Impiegato di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Da 200 a 800 Art. 648 ter
Autoriciclaggio Da 200 a 800 Art.648 ter1

Si applicano anche le sanzioni interdittive (durata non superiore a 2 anni).

SANZIONE BASE PIÙ ELEVATA (DA 400 A 1000 QUOTE) se denaro, beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

Più in dettaglio:

RICICLAGGIO e IMPEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO:

L’esame di tali reati assume importanza nel comparto fiscale, ove si consideri che la commissione di un reato fiscale può rappresentare il presupposto di un reato di riciclaggio, autoriciclaggio o illecito impiego.

Reato: Reclusione: ...e multa:
Riciclaggio (in sintesi): «(…) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa» Da 4 anni a 12 anni Da € 5.000 a € 25.000
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in sintesi): «chiunque (…) impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto» Da 4 anni a 12 anni Da € 5.000 a € 25.000
Autoriciclaggio (in sintesi): «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa» Da 2 anni a 8 anni Da € 5.000 a € 25.000
Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni Da 1 a 4 anni Da € 2.500 a € 12.500
Fuori dai casi precedenti, condotte per cui denaro, beni o altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale Non punibili Non punibili

AUMENTO DI PENA: se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o professionale.

DIMINUZIONE DI PENA fino alla metà: per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità  provenienti dal delitto.

I REATI TRIBUTARI la cui commissione genera, oltre alle conseguenze penali, anche quelle civili ed amministrative dell’ente:

* Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi.
Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, D.Lgs. n.74/2000):

Indicazione in una delle dichiarazioni relative ad imposte sui redditi o Iva, al fine di evadere dette imposte, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Definizioni:

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: fatture o altri documenti probatori emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l’iva un misura superiore a quella reale o che riferiscano l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

Sanzione fino a 500 quote*.

Fino a 400 quote* se l’importo degli elementi passivi fittizi non supera € 100.000

* Inoltre aumento di 1/3 se per effetto del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Applicabilità per sproporzione:

Confisca se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a € 200.000.

Sanzione penale:

Reclusione da 4 anni a 8 anni.

Da 18 mesi a 6 anni se l’importo degli elementi passivi fittizi non supera € 100.000.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 10 anni e 8 mesi.
In presenza di atti  interruttivi: 13 anni e 4 mesi.
Ordinaria: 8 anni.
In presenza di atti interruttivi: 10 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3, D.Lgs. n.74/2000)

Indicazione nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi o Iva, al fine di evadere dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000;

b)  l’ammontare  complessivo  degli  elementi attivi  sottratti all’imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare  complessivo degli elementi attivi indicati in  dichiarazione,  o  comunque, è superiore  a  €  1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’ammontare.

Definizioni e precisazioni:

Occorre il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l’uso di documenti falsi (registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova)  o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

Fino a 500 quote*.

* Inoltre aumento di 1/3 se per effetto del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

Applicabilità per sproporzione:

Confisca se l’imposta evasa è superiore a 100.000.

Sanzione penale:

Reclusione da 3 anni a 8 anni.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 10 anni e 8 mesi.
In presenza di atti  interruttivi: 13 anni e 4 mesi.

Dichiarazione infedele (art.4, D.Lgs. n.74/2000)

Fattispecie:

Indicazione nelle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o Iva, al fine di evadere dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore ad € 100.000 per una singola imposta;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante l’indicazione di elementi passivi inesistenti) è superiore al 10% del totale degli elementi attivi dichiarati, o comunque è superiore a € 2.000.000.

Definizioni e precisazioni:

Sono previste alcune esimenti ai commi 1 bis e 1 ter.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

NO.

Confisca per sproporzione:

NO.

Sanzione penale:

Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 8 anni.
In presenza di atti interruttivi: 10 anni.

Omessa dichiarazione (art.5, D.Lgs. n.74/2000)

Fattispecie:

Omessa dichiarazione Iva o redditi, al fine di evadere una di dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad 50.000.

Omessa presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000.

Definizioni e precisazioni:

Non si considera omessa la dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine, o non sottoscritta, o non  redatta  su  uno stampato conforme al modello prescritto.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

NO.

Confisca per sproporzione:

NO.

Sanzione penale:

Reclusione da 2 anni a 5 anni.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 8 anni.
In presenza di atti interruttivi: 10 anni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, D.Lgs. n.74/2000):

Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi  o Iva.

Definizioni:

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: fatture o altri documenti probatori emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l’iva un misura superiore a quella reale o che riferiscano l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

Fino a 500 quote*.

Fino a 400 quote* se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a €100.000.

* Inoltre aumento di 1/3 se per effetto del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Applicabilità per sproporzione:

Confisca se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 200.000.

Sanzione penale:

Reclusione da 4 anni a 8 anni.

Da 18 mesi a 6 anni se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a €100.000.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 10 anni e 8 mesi.
In presenza di atti  interruttivi: 13 anni e 4 mesi.
Ordinaria: 8 anni.
In presenza di atti interruttivi: 10 anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10, D.Lgs. n.74/2000)

Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, al fine  di  evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  ovvero  di  consentire l’evasione a terzi, delle scritture  contabili  o  dei  documenti  di  cui  è obbligatoria   la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Definizioni e precisazioni:

Il reato si concretizza con l’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari.

La distruzione è un ipotesi di reato istantaneo, si realizza con la soppressione di documenti.

L’occultamento è un reato permanente e si consuma nel momento dell’accertamento da parte dei soggetti che hanno interesse.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

Fino a 400 quote*.

* Inoltre aumento di 1/3 se per effetto del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Confisca per sproporzione:

NO.

Sanzione penale:

Reclusione da 3 anni a 7 anni.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 9 anni e 4 mesi.
In presenza di atti interruttivi: 11 anni e 8 mesi.

Reati di omesso versamento (art.10 bis, ter e quater, D.Lgs. n.74/2000)

Fattispecie

10-bis: omesso versamento, entro  il  termine previsto per la   presentazione   della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, di ritenute  dovute  sulla base della stessa dichiarazione, o  risultanti  dalla  certificazione rilasciata   ai   sostituiti,   per   un   ammontare   superiore    a  150.000 per ciascun periodo d’imposta.

10-ter: omesso versamento, entro il termine per il versamento dell’acconto  relativo  al periodo d’imposta successivo, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare  superiore  a  250.000 per ciascun periodo d’imposta.

10-quater, comma 1: omesso versamento di somme dovute utilizzando  in  compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000.

10-quater, comma 2: omesso versamento di somme dovute utilizzando  in  compensazione crediti inesistenti, per un importo annuo superiore  a €  50.000.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

NO.

Confisca per sproporzione:

NO.

Sanzione penale:

Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

10-quater, comma 2: da 18 mesi a 6 anni.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 6 anni.
In presenza di atti interruttivi: 8 anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11, D.Lgs. n.74/2000)

Comma 1: alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a € 50.000.

Comma 2: indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (al fine di  ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori) di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000.

Applicazione D.Lgs. 231/2001*:

Fino a 400 quote*.

* Inoltre aumento di 1/3 se per effetto del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Applicabilità per sproporzione:

Confisca se l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a € 100.000 (comma 1).

Confisca se l’ammontare degli elementi attivi inferiori o passivi fittizi è superiore a € 200.000 (comma 2).

Sanzione penale:

Reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Reclusione da 1 a 6 anni se si supera la soglia di 200.000.

Prescrizione:
(N.B. blocco dopo la sentenza di I grado)

Ordinaria: 6 anni.
In presenza di atti interruttivi: 8 anni.